stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 dicembre 1923, n. 2814

Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove Provincie. (023U2814)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  23-1-1924 al: 19-2-1941
aggiornamenti all'articolo

Art. 1




Il Governo del Re è autorizzato, tenendo anche presenti le disposizioni attualmente in vigore nelle nuove Provincie:

1° A modificare nel Codice civile le disposizioni riguardanti l'assenza, la condizione dei figli illegittimi, i casi di nullità del matrimonio, la adozione, la patria potestà, la tutela, la trascrizione e la prescrizione, e ad emendare gli articoli del Codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque sono riconosciuti formalmente imperfetti;

2° Ad emanare nuovi Codici di commercio, per la marina mercantile e di procedura civile, comprendendo in quest'ultimo anche qui istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri codici e leggi speciali;

3° A coordinare le nuove disposizioni del Codice civile con le altre relative alle medesime materie, incorporando, ove occorra, nel Codice stesso le disposizioni delle leggi speciali, ed a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.