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LEGGE 30 dicembre 1923, n. 2814

Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove Provincie. (023U2814)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-1-1924
al: 19-2-1941
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
             GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il Governo  del  Re  e'  autorizzato,  tenendo  anche  presenti  le
disposizioni attualmente in vigore nelle nuove Provincie: 
 
     1° A modificare nel Codice civile  le  disposizioni  riguardanti
l'assenza, la condizione dei figli illegittimi, i  casi  di  nullita'
del matrimonio, la  adozione,  la  patria  potesta',  la  tutela,  la
trascrizione e la prescrizione, e ad emendare gli articoli del Codice
stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che  comunque  sono
riconosciuti formalmente imperfetti; 
 
     2°  Ad  emanare  nuovi  Codici  di  commercio,  per  la   marina
mercantile e di procedura civile, comprendendo in quest'ultimo  anche
qui istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri
codici e leggi speciali; 
 
     3° A coordinare le nuove disposizioni del Codice civile  con  le
altre relative alle medesime materie, incorporando, ove occorra,  nel
Codice stesso le disposizioni delle leggi speciali, ed a  modificare,
sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.