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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2686

Norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto di impiego privato. (023U2686)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-1-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il decreto Reale 28 aprile 1921, n. 645, ed il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 555;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le controversie individuali su diritti derivanti dal contratto di impiego privato, stipulato con o senza prefissione di termine, il cui valore non ecceda le L.20,000, sono decise da Commissioni arbitrali istituite e regolate a norma delle disposizioni seguenti.