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DECRETO LUOGOTENENZIALE 1 maggio 1916, n. 490

Recante provvedimenti a favore degli impiegati delle aziende private richiamati in servizio militare. (016U0490)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1918)
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Testo in vigore dal:  20-5-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri di grazia e giustizia e delle finanze; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




Per la durata della guerra e fino a nuova disposizione, nelle aziende che permanentemente hanno più di due impiegati, e per quegli impiegati che, avendo servito nelle stesse aziende da almeno un anno, siano richiamati alle armi, il rapporto contrattuale di impiego persiste pur rimanendo sospeso sino alla cessazione del servizio militare. Così pure tutte le eventuali ragioni rispettive tra impiegato ed azienda, sussistenti al momento del richiamo alle armi, resteranno sospese, per la durata anzidetta, senza alcun pregiudizio delle parti.

L'impiegato, entro un mese dalla cessazione del servizio militare, dichiarerà al rappresentante dell'azienda di voler riprendere servizio, e sarà riassunto non oltre i quindici giorni successivi.
Scaduto il mese senza che la dichiarazione sia fatta, si ritiene che l'impiegato abbia rinunziato al posto.