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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2686

Norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto di impiego privato. (023U2686)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-1-1924
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916,  n.  490,  ed  il
decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1448; 
 
  Veduto il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112; 
 
  Veduto  il  decreto  Reale  28  aprile  1921,  n.  645,  ed  il  R.
decreto-legge 22 marzo 1923, n. 555; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per  l'economia
nazionale, di concerto col Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
Ministro per l'interno e coi Ministri per la giustizia e  gli  affari
di culto e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Le controversie individuali su diritti derivanti dal  contratto  di
impiego privato, stipulato con o senza prefissione di termine, il cui
valore non ecceda le L.20,000, sono decise da  Commissioni  arbitrali
istituite e regolate a norma delle disposizioni seguenti.