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REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2641

Modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di tariffe ferroviarie. (023U2641)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-12-1923 al: 2-1-1936
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le disposizioni degli art. 6 (punti 7 e 14), 10 (punto i), e 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, e dei decreti Luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1888 e 3 settembre 1916, n. 1164, in tema di tariffe e di condizioni di trasporto delle persone e delle cose e di concessioni speciali per trasporti temporanei di cose, sono sostituite dalle seguenti:

1° Gli aumenti di tariffa di carattere generale sono approvati per legge.

2° Le riduzioni di tariffa di carattere generale sono approvate con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale, udito il Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto.

3° Le norme e condizioni di applicazione di nuove tariffe per il trasporto delle persone e delle cose; le modificazioni alle condizioni dei trasporti stessi in quanto apportino aggravio al pubblico o diminuzione di introiti; gli aumenti e le riduzioni di tariffa in quanto non abbiano carattere generale sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

4° Sono approvate dal Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

a) le modificazioni alle condizioni di trasporto che non importano aggravio per il pubblico né diminuzione d'introito;

b) le facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione di esposizioni, congressi, pellegrinaggi e simili e per trasporti isolati e per una volta tanto;

c) l'adozione di prezzi di concorrenza per trasporti di persone e di cose, per un periodo non superiore ai tre mesi, salvo a seguire, per periodi di maggior durata, la procedura di cui al precedente punto 3;

d) le aggiunte e modificazioni alle condizioni di trasporto delle merci pericolose e nocive di cui l'allegato 7 alle tariffe sia per ragioni di sicurezza dell'esercizio, sia per meglio garantire l'incolumità delle merci od anche per mitigare talune restrizioni che non fossero più giustificate, sentita ove occorra, la Commissione per gli esplosivi presso il Ministero degli interni;

e) le modificazioni alle condizioni di servizio nelle stazioni marittime, lacuali e fluviali di cui l'allegato 6 alle tariffe: l'abilitazione al servizio di scalo marittimo, lacuale e fluviale e i compensi relativi, ove ricorrano, per le prestazioni straordinarie non previste dalle condizioni e tariffe, ed infine la disabilitazione dal servizio di scalo marittimo;

f) le riduzioni dipendenti da concessioni speciali della durata non superiore ad un anno, per trasporti temporanei, riguardanti determinate quantità di merci o determinate provenienze e destinazioni, che danno luogo a contratti con gli speditori; o previ accordi col Ministero delle finanze, le riduzioni dipendenti da concessioni speciali per la durata superiore ad un anno o da rinnovazione, per qualsiasi durata;

g) le modificazioni formali alle lettere di vettura e le variazioni nel prezzo di vendita al pubblico.