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DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 settembre 1916, n. 1164

Riguardante l'aumento dei prezzi di trasporto per le spedizioni a grande velocità, a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità ordinaria. (016U1164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1923)
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Testo in vigore dal:  4-10-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 che conferisce al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;
Viste le tariffe e condizioni per i trasporti effettuati sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato:
Visto il Nostro decreto 18 maggio 1916, n. 689, recante modificazioni temporanee alle tariffe dei trasporti ferroviari;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Fino a nuova disposizione, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad elevare dal 5 al 10 per cento l'aumento dell'importo totale dei prezzi di trasporto per le spedizioni a grande velocità, a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità ordinaria, di cui l'art. 1, comma f), del Nostro decreto 18 maggio 1916, n. 689, fermo restando il disposto dell'art. 2 del decreto medesimo.