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REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2641

Modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di tariffe ferroviarie. (023U2641)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-12-1923
al: 2-1-1936
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferita al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal Regio  decreto
28 giugno 1912, n. 728, ed i  decreti  Luogotenenziali  12  settembre
1915, n. 1888 e 3 settembre 1916, n. 1164; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto col Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Le disposizioni degli art. 6 (punti 7 e 14), 10  (punto  i),  e  39
della legge 7 luglio 1907, n.  429,  modificata  col  R.  decreto  28
giugno 1912, n. 728, e dei decreti Luogotenenziali 12 settembre 1915,
n. 1888 e 3 settembre  1916,  n.  1164,  in  tema  di  tariffe  e  di
condizioni di trasporto delle persone e delle cose e  di  concessioni
speciali per trasporti temporanei  di  cose,  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
 
    1° Gli aumenti di tariffa di carattere  generale  sono  approvati
per legge. 
 
    2° Le riduzioni di tariffa di carattere generale  sono  approvate
con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici,  di
concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale,  udito
il Commissario straordinario  per  l'Amministrazione  delle  ferrovie
dello Stato ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
 
  Il decreto Reale, dopo un anno di  esperimento,  quando  non  venga
revocato, sara' presentato al Parlamento  per  essere  convertito  in
legge, continuando intanto ad avere effetto. 
 
    3° Le norme e condizioni di applicazione di nuove tariffe per  il
trasporto  delle  persone  e  delle  cose;  le   modificazioni   alle
condizioni dei trasporti  stessi  in  quanto  apportino  aggravio  al
pubblico o diminuzione di introiti; gli aumenti  e  le  riduzioni  di
tariffa in quanto non abbiano carattere generale sono  approvati  con
decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto  col  Ministro
per  le  finanze,  su  proposta  del  commissario  straordinario  per
l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. 
 
    4°   Sono   approvate   dal   Commissario    straordinario    per
l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: 
 
      a) le  modificazioni  alle  condizioni  di  trasporto  che  non
importano aggravio per il pubblico ne' diminuzione d'introito; 
 
      b) le facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione
di esposizioni, congressi, pellegrinaggi e  simili  e  per  trasporti
isolati e per una volta tanto; 
 
      c) l'adozione di prezzi di concorrenza per trasporti di persone
e di cose, per un periodo non superiore ai tre mesi, salvo a seguire,
per periodi di maggior durata, la  procedura  di  cui  al  precedente
punto 3; 
 
      d) le aggiunte e modificazioni  alle  condizioni  di  trasporto
delle merci pericolose e nocive di cui l'allegato 7 alle tariffe  sia
per ragioni di sicurezza dell'esercizio,  sia  per  meglio  garantire
l'incolumita' delle merci od anche per  mitigare  talune  restrizioni
che  non  fossero  piu'  giustificate,  sentita   ove   occorra,   la
Commissione per gli esplosivi presso il Ministero degli interni; 
 
      e) le modificazioni alle condizioni di servizio nelle  stazioni
marittime, lacuali e fluviali  di  cui  l'allegato  6  alle  tariffe:
l'abilitazione al servizio di scalo marittimo, lacuale e fluviale e i
compensi relativi, ove ricorrano, per  le  prestazioni  straordinarie
non previste dalle condizioni e tariffe, ed infine la disabilitazione
dal servizio di scalo marittimo; 
 
      f) le riduzioni dipendenti da concessioni speciali della durata
non superiore ad  un  anno,  per  trasporti  temporanei,  riguardanti
determinate  quantita'  di  merci   o   determinate   provenienze   e
destinazioni, che danno luogo a contratti con gli speditori; o  previ
accordi col Ministero  delle  finanze,  le  riduzioni  dipendenti  da
concessioni speciali  per  la  durata  superiore  ad  un  anno  o  da
rinnovazione, per qualsiasi durata; 
 
      g) le modificazioni  formali  alle  lettere  di  vettura  e  le
variazioni nel prezzo di vendita al pubblico.