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REGIO DECRETO 17 dicembre 1922, n. 1844

Che modifica il regolamento per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato fra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare. (022U1844)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Visto il regolamento per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato fra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare, approvato coi Nostri decreti 6 maggio 1911, n. 388, 13 luglio 1911, n. 730 e 14 febbraio 1918, n. 321;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'art. 17 del regolamento per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato fra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare, approvato con R. decreto 6 maggio 1911, n. 388, 13 luglio 1911, numero 730, 14 febbraio 1918, n. 321 è cosi modificato:

«Salvo quanto dispone l'art. 22 della leggo 9 giugno 1907, n. 298, nessun funzionario diplomatico o consolare potrà essere promosso al grado di Ministro plenipotenziario e di Console generale se non abbia complessivamente prestato, nei gradi minori, escluso quello di addetto, almeno un quinquennio di servizio all'interno ossia al Ministero, ed un quinquennio di servizio presso i Regi Uffici all'estero.

Quando il quinquennio di servizio sopradetto non sia interamente continuativo dovrà peraltro essere stato non interrotto per uno spazio di tempo almeno di due anni e mezzo, altrimenti non varrà agli effetti della promozione.