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REGIO DECRETO 17 dicembre 1922, n. 1844

Che modifica il regolamento per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato fra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare. (022U1844)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298; 
 
  Visto il regolamento per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio
alternato fra l'interno  e  l'estero  nelle  carriere  diplomatica  e
consolare, approvato coi Nostri decreti 6 maggio  1911,  n.  388,  13
luglio 1911, n. 730 e 14 febbraio 1918, n. 321; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'art. 17 del regolamento per  l'ammissione,  l'avanzamento  ed  il
servizio  alternato  fra  l'interno   e   l'estero   nelle   carriere
diplomatica e consolare, approvato con R. decreto 6 maggio  1911,  n.
388, 13 luglio 1911, numero 730, 14 febbraio 1918,  n.  321  e'  cosi
modificato: 
 
  «Salvo quanto dispone l'art. 22 della leggo 9 giugno 1907, n.  298,
nessun funzionario diplomatico o consolare potra' essere promosso  al
grado di Ministro plenipotenziario e di Console generale se non abbia
complessivamente  prestato,  nei  gradi  minori,  escluso  quello  di
addetto, almeno un  quinquennio  di  servizio  all'interno  ossia  al
Ministero, ed  un  quinquennio  di  servizio  presso  i  Regi  Uffici
all'estero. 
 
  Quando il quinquennio di servizio sopradetto  non  sia  interamente
continuativo dovra' peraltro essere  stato  non  interrotto  per  uno
spazio di tempo almeno di due anni e  mezzo,  altrimenti  non  varra'
agli effetti della promozione.