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DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 febbraio 1918, n. 321

Che modifica il regolamento approvato con Regio decreto 6 maggio 1911, n. 388, per la parte relativa agli esami di ammissione alla carriera diplomatica e consolare. (018U0321)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1918
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Testo in vigore dal:  7-4-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il regolamento per l'ammissione, l'avanzamento e il servizio alternato tra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare, approvato col R. decreto 6 maggio 1911, n. 388;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e le tabelle A e B del regolamento approvato col R. decreto 6 maggio 1911, n. 388, sono modificati come segue:

Art. 5. - Gli esami verseranno sulle seguenti materie:

Diritto internazionale.

Istituzioni di diritto e di procedura civile.

Diritto commerciale e marittimo.

Diritto costituzionale ed istituzioni di diritto amministrativo.

Istituzioni di diritto e di procedura penale.

Storia moderna.

Geografia.

Economia politica e nozioni di statistica.

Stenografia.

Il programma particolareggiato delle materie d'esame sarà stabilito con decreto Ministeriale, e non potrà essere variato nei sei mesi precedenti il concorso. Esso sarà sempre ripubblicato insieme al decreto che bandisce il concorso.

L'esame verserà altresì sulla lingua francese e sulla lingua inglese o tedesca a scelta del concorrente.

Della lingua francese i concorrenti dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

Per la stenografia i concorrenti dovranno dichiarare con quale fra i metodi regolarmente approvati e riconosciuti dalla competente autorità intendono essere esaminati; e in essa dovranno dimostrare abilità e perizia con una prova pratica.

Art. 6. - Gli esami saranno dati da una Commissione composta di un presidente e di quattro membri, nominati volta per volta con decreto Ministeriale, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale prima che abbiano principio gli esami, e dei quali tre almeno estranei all'Amministrazione.

Saranno aggregati alla Commissione, col medesimo decreto, un esaminatore per la lingua francese, uno per la lingua inglese, uno per la lingua tedesca, e uno o più per la stenografia, secondo i vari metodi dichiarati dai concorrenti e ammessi dalla Commissione.
Gli esaminatori avranno voto soltanto nell'esame delle rispettive lingue o della stenografia.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate (senza voto) da un funzionario della carriera diplomatica o consolare al quale potrà essere aggiunto un vice-segretario.

Un Comitato di vigilanza composto di funzionari di grado non inferiore a quello di consigliere di Legazione di 2ª classe, o console di 1ª classe, coadiuverà la Commissione esaminatrice nel curare la regolarità del concorso e l'osservanza delle norme disciplinari stabilite dagli articoli 5, 7 e 9 del regolamento 24 novembre 1908, numero 756.

Art. 7. - Gli esami saranno scritti ed orali.

Gli esami scritti saranno sei e verseranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1. Diritto internazionale.

2. Economia politica.

3. Storia moderna.

4. Lingua francese. L'esame consisterà nello svolgimento di un tema di comune coltura.

5. Lingua inglese o tedesca, a scelta dei concorrenti. L'esame consisterà nella traduzione di un brano in prosa di autore moderno inglese o tedesco in lingua italiana, e nella versione di un brano in prosa di autore moderno italiano in lingua inglese o tedesca.

6. Stenografia. L'esame consisterà in una prova pratica di dettatura, trascrizione dei segni stenografici in caratteri comuni, e lettura innanzi la Commissione.

La Commissione potrà respingere senza leggerli i lavori che non siano scritti graficamente bene.

Gli esami scritti precederanno gli orali e saranno dati in sei giorni consecutivi, non computando i giorni festivi.

Gli esami orali verseranno su tutte le materie indicate nell'articolo 5, meno che per la stenografia.

Art. 8.

Nel giorno precedente a quello stabilito per l'apertura degli esami, la Commissione si adunerà per formulare almeno cinque temi per ciascuna materia.

In ognuno dei primi cinque giorni fissati per le prove scritte sarà sorteggiato in presenza dei candidati sia la materia di esame, sia il tema da svolgersi.

I concorrenti avranno tempo da mezzodì alle ore venti per svolgere i temi di diritto internazionale, di economia politica e di storia.

Per lo svolgimento del tema di lingua francese i concorrenti avranno cinque ore di tempo; per lo svolgimento del tema di lingua inglese o tedesca quattro ore.

Per la prova pratica di stenografia saranno assegnati sessanta minuti, dei quali dieci per la dettatura, e cinquanta per la trascrizione e lettura.

Per tutta la durata degli esami scritti saranno presenti, a turno, nella sala ove gli esami hanno luogo, almeno un membro della Commissione esaminatrice ed almeno uno del Comitato di vigilanza oltre il segretario.

La graduatoria degli esami scritti sarà pubblicata prima che siano iniziati gli esami orali.

Tabella A.

TABELLA dei coefficienti d'importanza dei vari esami per la carriera diplomatica.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella B.

TABELLA dei coefficienti d'importanza dei vari esami per la carriera consolare.

Parte di provvedimento in formato grafico

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO - SONNINO.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.