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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1920, n. 1951

Che proroga il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionali d'argento, stabilito dal R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2461. (020U1951)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-3-1921 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550, che provvede pel ritiro delle monete divisionali d'argento;
Veduti i decreti Luogotenenziali 9 dicembre 1919, n. 1990, 24 marzo 1918, n. 413, 18 agosto 1918, n. 1940, 27 aprile 1919, n. 695 e 13 novembre 1919, n. 2461, per effetto dei quali è stato successivamente prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1920 il termine utile per la presentazione al cambio delle monete stesse;
Ritenuta l'opportunità di accordare una ulteriore proroga per tale cambio;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto col ministro per le poste e telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionali d'argento, stabilito dal decreto Luogotenenziale 13 novembre 1919, n. 2461, al 31 dicembre 1920 è prorogato a tutto il 31 dicembre 1921.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Meda - Pasqualino - Vassallo.

Visto, il guardasigilli: Fera.