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DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 marzo 1918, n. 413

Che proroga a tutto il 31 agosto 1918 il termine per la presentazione al cambio delle monete divisionarie d'argento. (018U0413)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/1918)
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Testo in vigore dal:  29-9-1918
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671;
Veduto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550, che provvede per il ritiro delle monete divisionarie d'argento;
Veduto il decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1990, che proroga a tutto il 30 aprile 1917 il termine utile per la presentazione al cambio delle monete stesse;
Ritenuta l'opportunità di accordare una ulteriore proroga per tale cambio;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro delle poste e dei telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionarie d'argento stabilito col decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1990, al 30 aprile 1918, è prorogato a tutto il 31 agosto 1918.
((1))


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO - NITTI - FERA.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1287 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionali d'argento stabilito col decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 413, al 31 agosto 1918, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1918".