stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1920, n. 1817

Col quale si provvede a trasferire il servizio dei carboni esteri dal Sottosegretariato per la marina mercantile alla Direzione generale delle ferrovie. (020U1817)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-1-1921 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1917, numero 113, col quale venne istituito, per la durata della guerra, il Commissariato generale per i carboni;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1917, n. 294, col quale vennero attribuite al Commissariato generale per i carboni anche le funzioni già assegnate al Comitato centrale per i carboni, di cui al decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1510;
Visto il Nostro decreto 16 giugno 1917, n. 979, col quale le funzioni di commissario generale per i carboni vennero attribuite al ministro per i trasporti marittimi e ferroviari;
Visto il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 441, col quale ai servizi del Commissariato generale per i carboni venne preposto un direttore generale;
Visto il Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1537, col quale alla Direzione generale per i servizi del Commissariato generale per i carboni venne sostituita la Direzione generale per i combustibili;
Visto il Nostro decreto 21 marzo 1920, n. 304, col quale la Direzione generale dei combustibili venne trasferita dal soppresso Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari al Ministero per l'industria, commercio e lavoro, aggregandovi anche gli uffici relativi ai combustibili liquidi esistenti presso il Ministero del tesoro e quello della guerra;
Visto il Nostro decreto 8 aprile 1920, n. 630, col quale vennero devolute ad un Comitato centrale per l'approvvigionamento e l'assegnazione dei combustibili le attribuzioni ed i poteri esercitati in materia di combustibili, da qualsiasi Comitato e Commissione;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con il ministro per i lavori pubblici, il ministro della marina, il ministro per le finanze ed il ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La Direzione generale per i combustibili presso il Ministero dell'industria e del commercio a datare dal 1° gennaio 1921 è soppressa.

La gestione dei carboni fossili, ora affidata alla Direzione predetta, è trasferita con la stessa data alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, la quale assume pertanto il diretto approvvigionamento dei fossili per uso proprio e degli altri Enti governativi (ad eccezione del Ministero della marina), nonché per eventuali forniture di Enti pubblici, a servizi di pubblico interesse ed alle industrie, con le stesse facoltà già attribuite alla prefata Direzione generale combustibili.

La Regia marina provvederà direttamente all'approvvigionamento dei carboni occorrentigli prendendo accordi con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per usufruire degli uffici di acquisto delle ferrovie all'estero e per utilizzare in quanto possibile il carbone ricevuto a titolo di riparazione di guerra e di cui all'art.
2.