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REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1920, n. 1817

Col quale si provvede a trasferire il servizio dei carboni esteri dal Sottosegretariato per la marina mercantile alla Direzione generale delle ferrovie. (020U1817)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-1-1921
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1917, numero  113,  col
quale venne istituito, per la durata della guerra,  il  Commissariato
generale per i carboni; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 10  febbraio  1917,  n.  294,  col
quale vennero attribuite al  Commissariato  generale  per  i  carboni
anche le funzioni gia' assegnate al Comitato centrale per i  carboni,
di cui al decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1510; 
 
  Visto il Nostro decreto 16  giugno  1917,  n.  979,  col  quale  le
funzioni di commissario generale per i carboni vennero attribuite  al
ministro per i trasporti marittimi e ferroviari; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 441, col quale
ai servizi del Commissariato generale per i carboni venne preposto un
direttore generale; 
 
  Visto il Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1537, col  quale  alla
Direzione generale per i servizi del  Commissariato  generale  per  i
carboni venne sostituita la Direzione generale per i combustibili; 
 
  Visto il Nostro decreto  21  marzo  1920,  n.  304,  col  quale  la
Direzione generale dei combustibili venne  trasferita  dal  soppresso
Ministero per i trasporti marittimi e  ferroviari  al  Ministero  per
l'industria,  commercio  e  lavoro,  aggregandovi  anche  gli  uffici
relativi ai combustibili liquidi esistenti presso  il  Ministero  del
tesoro e quello della guerra; 
 
  Visto il Nostro decreto 8 aprile 1920, n. 630,  col  quale  vennero
devolute  ad  un  Comitato  centrale   per   l'approvvigionamento   e
l'assegnazione  dei  combustibili  le  attribuzioni   ed   i   poteri
esercitati in  materia  di  combustibili,  da  qualsiasi  Comitato  e
Commissione; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria ed il commercio, di concerto con il ministro per i lavori
pubblici, il ministro della marina, il ministro per le finanze ed  il
ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  La Direzione  generale  per  i  combustibili  presso  il  Ministero
dell'industria e del commercio  a  datare  dal  1°  gennaio  1921  e'
soppressa. 
 
  La gestione  dei  carboni  fossili,  ora  affidata  alla  Direzione
predetta, e' trasferita con la stessa data  alla  Direzione  generale
delle ferrovie dello Stato,  la  quale  assume  pertanto  il  diretto
approvvigionamento dei fossili per uso proprio  e  degli  altri  Enti
governativi (ad eccezione del Ministero della  marina),  nonche'  per
eventuali forniture di Enti pubblici, a servizi di pubblico interesse
ed alle industrie,  con  le  stesse  facolta'  gia'  attribuite  alla
prefata Direzione generale combustibili. 
 
  La Regia marina provvedera' direttamente all'approvvigionamento dei
carboni occorrentigli prendendo accordi  con  la  Direzione  generale
delle ferrovie dello Stato per usufruire  degli  uffici  di  acquisto
delle ferrovie all'estero e per utilizzare  in  quanto  possibile  il
carbone ricevuto a titolo di riparazione di guerra e di cui  all'art.
2.