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DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 febbraio 1917, n. 113

Relativo alla istituzione di un Commissariato generale pei carboni alla dipendenza di un Comitato di ministri. (017U0113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1922)
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Testo in vigore dal:  8-3-1918
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per la durata della guerra, le attribuzioni del Governo, per quanto ha rapporto coll'approvvigionamento dei carboni e colla loro distribuzione alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, esclusa la R. marina, nonché ai privati, sono esercitate da un Comitato composto dai ministri dell'interno, della guerra, e per esso dal sottosegretario per le armi e munizioni, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'industria, commercio e lavoro e dal ministro senza portafoglio on. Leonida Bissolati.

È istituito, alla dipendenza del Comitato predetto, un Commissariato generale pei carboni.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 141 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Commissariato generale per i carboni, istituito per la durata della guerra col decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1917, n. 113, modificato dal decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 294, e dal decreto Reale 16 giugno 1917, n. 979, è aggregato al Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari".