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REGIO DECRETO 28 dicembre 1919, n. 2635

Che proroga il termine utile per la presentazione dei progetti di edifici scolastici agli uffici provinciali. (019U2635)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  10-3-1920 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 987, ed il Regio decreto 30 agosto 1919, n. 1758;

Riconosciuta l'opportunità di concedere un'ulteriore proroga del termine stabilito dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, e prorogato dal decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 987, e dal Regio decreto 30 agosto 1919, n. 1758, rispettivamente al 31 agosto 1919 ed al 31 dicembre 1919;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Sato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine utile ai fini del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, per la presentazione dei progetti di edifici scolastici agli uffici provinciali scolastici, è prorogato al 31 marzo 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

Baccelli

Visto, Il guardasigilli: Mortara