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DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 aprile 1919, n. 846

Che autorizza la concessione di sussidi e di mutui a favore dei Comuni per la costruzione di edifici scolastici. (019U0846)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/1920)
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Testo in vigore dal:  10-3-1920
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la deliberazione in data 4 febbraio 1919 del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, che assegna al Ministero della istruzione pubblica sul fondo di L. 500 milioni, per opere di utilità pubblica, di cui al citato decreto Luogotenenziale, la somma di L. 85 milioni;
Riconosciuta la opportunità di destinare su tale somma una quota di L. 25 milioni per la costruzione di piccoli edifici scolastici nei Comuni che abbiano progetti già pronti, o maggiore urgenza di provvedere;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I Comuni, i quali entro il 30 giugno 1919 presenteranno progetti per la costruzione di edifici scolastici potranno ottenere dal Ministero della istruzione pubblica sussidi pari a metà della spesa prevista e non superiore in ogni modo a L. 50.000. Per la spesa residua i Comuni potranno ottenere dalla Cassa dei depositi e prestiti mutui al tasso di favore del 3%, rimanendo a carico del bilancio del Ministero della istruzione pubblica la differenza tra il saggio normale d'interesse e il 3%. (1) (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 987 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, per la presentazione agli uffici scolastici provinciali dei progetti relativi alla costruzione di edifici scolastici è prorogato al 31 agosto 1919".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio Decreto 30 agosto 1919, n. 1758 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, per la presentazione agli Uffici scolastici provinciali dei progetti relativi alla costruzione di edifici scolastici è prorogato al 31 dicembre 1919".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 28 dicembre 1919, n. 2635 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine utile ai fini del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, per la presentazione dei progetti di edifici scolastici agli uffici provinciali scolastici, è prorogato al 31 marzo 1920".