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DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1919, n. 987

Che proroga il termine stabilito dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, per la presentazione dei progetti relativi alla costruzione di edifici scolastici. (019U0987)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/1919
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Testo in vigore dal:  12-7-1919

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, relativo all'assegnazione di L. 25.000.000 da concedersi a titolo di sussidio per la costruzione di edifici scolastici ed alla concessione di mutui a tasso di favore;

Riconosciuta la necessità di prorogare il termine stabilito dall'art. 1 del detto decreto, per la presentazione dei relativi progetti agli uffici scolastici;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, per la presentazione agli uffici scolastici provinciali dei progetti relativi alla costruzione di edifici scolastici è prorogato al 31 agosto 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Berenini.

Visto, Il guardasigilli: Facta.