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REGIO DECRETO 2 settembre 1919, n. 1587

Che provvede al riordinamento del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari. (019U1587)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-9-1919 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nel Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari alla Direzione generale istituita col decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, numero 141, per i servizi del Commissariato generale per il carbone fossile è sostituta la Direzione generale per i combustibili, la quale provvede:

a) all'acquisto del carbone fossile per conto dello Stato, alla regolazione degli acquisti fatti dai privati, alla disciplina della distribuzione, alla limitazione degli usi ed alla migliore utilizzazione;

b) alla provvista e fornitura degli altri combustibili di qualunque natura occorrenti per le ferrovie, per l'aeronautica, per la navigazione e per i servizi pubblici dipendenti da altre Amministrazioni, escluse quelle militari;

c) alla gestione provvisoria dei servizi del Commissariato generale per il carbone fossile e del Commissariato generale per i combustibili nazionali.

Alle relative spese si provvede con i conti correnti di cui all'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1917, n. 113, modificato dall'art. 17 del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, numero 261, con facoltà al ministro di avvalersi dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato per il servizio di cassa, anche per gli acquisti e forniture di combustibili diversi di carbone fossile.