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DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 febbraio 1917, n. 113

Relativo alla istituzione di un Commissariato generale pei carboni alla dipendenza di un Comitato di ministri. (017U0113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1922)
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Testo in vigore dal:  2-4-1922
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Art. 6




È autorizzata l'istituzione di un conto corrente fra il tesoro dello Stato ed il Commissariato generale pei carboni fino al limite massimo di lire cinquanta milioni.

Il Commissariato generale disporrà di detto fondo richiedendone, secondo i bisogni, il versamento all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, alla quale verrà da esso affidato il proprio servizio di contabilità e di cassa.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà per conto del Commissariato generale al pagamento delle spese e all'incasso delle entrate di sua pertinenza, secondo le disposizioni che saranno da esso impartite.

Qualsiasi eccedenza di entrate sulle spese dovrà essere versata al conto corrente del tesoro.

Nel bilancio delle ferrovie dello Stato saranno inseriti, tra le gestioni speciali, appositi capitoli per le entrate e le spese del Commissariato generale.

Il Commissariato generale per i carboni presenterà periodicamente al Comitato dei ministri ed al ministro del tesoro il resoconto delle entrate e delle spese effettuate, indicando gl' impegni assunti, quelli in corso di assunzione ed i crediti per somministrazioni fatte.
(3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 9 dicembre 1920, n. 1817, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Il conto corrente istituito presso il tesoro con l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1917, n. 113, sarà mantenuto fino al 31 dicembre 1920, intestato al Ministero dell'industria e commercio (Direzione generale dei combustibili) e successivamente all'Amministrazione ferroviaria fino alla liquidazione ultimata della gestione anteriore al 1° gennaio 1921".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio Decreto 29 gennaio 1922, n. 293 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A datare dal 1° gennaio 1922, il conto corrente per le spese di acquisto e requisizione dei carboni, nonché per quelle di noleggio di navi estere e nazionali, istituito con l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1917, n. 113, è abolito".