stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 2 settembre 1919, n. 1587

Che provvede al riordinamento del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari. (019U1587)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-9-1919
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  i
trasporti marittimi  e  ferroviari,  di  concerto  col  ministro  del
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nel Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari alla Direzione
generale istituita  col  decreto  Luogotenenziale  3  febbraio  1918,
numero 141, per i servizi del Commissariato generale per  il  carbone
fossile e' sostituta la Direzione generale  per  i  combustibili,  la
quale provvede: 
 
    a) all'acquisto del carbone fossile per conto dello  Stato,  alla
regolazione degli acquisti fatti dai privati, alla  disciplina  della
distribuzione,  alla  limitazione  degli   usi   ed   alla   migliore
utilizzazione; 
 
    b)  alla  provvista  e  fornitura  degli  altri  combustibili  di
qualunque natura occorrenti per le ferrovie, per  l'aeronautica,  per
la  navigazione  e  per  i  servizi  pubblici  dipendenti  da   altre
Amministrazioni, escluse quelle militari; 
 
    c)  alla  gestione  provvisoria  dei  servizi  del  Commissariato
generale per il carbone fossile e del Commissariato  generale  per  i
combustibili nazionali. 
 
  Alle relative spese  si  provvede  con  i  conti  correnti  di  cui
all'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1917,  n.  113,
modificato dall'art. 17 del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917,
numero   261,    con    facolta'    al    ministro    di    avvalersi
dell'Amministrazione delle ferrovie  di  Stato  per  il  servizio  di
cassa, anche per gli acquisti e forniture di combustibili diversi  di
carbone fossile.