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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1918, n. 1019

Che apporta modificazioni ed aggiunte al decreto-legge Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, recante provvedimenti per opere pubbliche a favore delle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo. (018U1019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-8-1918 al: 9-1-1920
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Nostro decreto 4 ottobre 1917, n. 1679, è modificato come segue agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 ed all'annessa tabella:

Art. 1. - Per le variazioni d'andamento delle strade nazionali in tutto il Regno valgono le disposizioni dell'art. 5 della legge 7 aprile 1917, n. 601.

Art. 2. - Le disposizioni dell'art. 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255, contenente provvedimenti a favore della Calabria sono applicabili nelle altre Provincie meridionali continentali, eccettuata la Basilicata, nella Sicilia e, in quanto non sia già provveduto dall'art. 57 della legge 14 luglio 1907, n. 562, nella Sardegna, ai lavori eseguiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

a) per la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni isolati e le frazioni isolate più importanti;

b) per il completamento delle strade comunali obbligatorie e per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti, nei casi previsti dall'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 312 e dagli articoli 1, 2 e 6 del decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371 quando sia già stato concesso il concorso o il sussidio dello Stato, o quando le strade vengano dichiarate necessarie con decreto del ministro dei lavori pubblici da emanarsi entro l'anno 1919, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3. - All'esecuzione delle opere indicate nell'articolo precedente, quando i Comuni interessati, o la Provincia in sostituzione di essi non intendano provvedervi direttamente, provvederà lo Stato. In tal caso il rimborso della quota a carico delle Provincie verrà eseguito in venti rate annuali, senza interesse, a partire dall'anno successivo a quello di ultimazione delle singole opere.

La manutenzione delle opere medesime si effettuerà a cura delle Provincie con le norme e per la durata di cui all'art. 8, primo e secondo comma, della legge 7 aprile 1917, n. 601: la relativa spesa verrà ripartita secondo le norme dell'art. 9, comma primo e secondo della legge stessa.

Art. 4. - Le disposizioni degli articoli 37 e 38 della legge 25 giugno 1906, n.255 e quelle dell'art. 11 della legge 7 aprile 1917, n. 601, ad eccezione della parte relativa alla concessione dei fondi per la sistemazione dei bacini montani, che è regolata dall'art 9, lettera c) del presente decreto, sono estese alle opere di sistemazione idraulica di pianura e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani dei corsi d'acqua ed alle opere di bonifica di prima categoria in tutte le Provincie meridionali continentali, nella Sicilia e nella Sardegna. Sono anche estese alle opere stesse nelle Provincie confinanti con quelle del Mezzogiorno continentale, quando il tratto del corso d'acqua o il bacino montano da sistemare o il perimetro dei terreni da bonificare siano comuni con esse. Nella sistemazione dei bacini montani è data la preferenza a quelli che possano servire ad utilizzazioni industriali ed agricole.

Art. 5. Per la ricostruzione dei ponti sulle strade provinciali e comunali e per l'esecuzione delle opere di consolidamento delle frane e di difesa delle strade medesime nelle Provincie meridionali continentali, nella Sicilia e nella Sardegna, è concesso il concorso dello Stato nella misura del 50 per cento della spesa effettiva, da pagarsi in conformità delle disposizioni dell'art. 13, terzo comma, della legge 7 aprile 1917, n. 601.

Art. 6 - Le disposizioni dell'art. 40 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono estese alle opere che siano giudicate necessarie per il completamento di quelle costruite a difesa delle spiagge, in tutto il Mezzogiorno continentale, in Sicilia ed in Sardegna, quando sia possibile utilizzarle siccome approdi in prossimità di stazioni ferroviarie o tramviarie.

In tali casi:

a) le annualità a carico dei Comuni, a norma dell'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, e dell'art. 5 della legge 26 giugno 1913, n. 76, per le opere eseguite a difesa delle spiaggie, sono ripartite a norma dell'art. 8 del testo unico di legge 2 aprile 1885, n. 3095;

b) alle spese per le opere di completamento si provvede coi fondi autorizzati dall'art. 1, lettera e) del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 838, e precedenti leggi.

Art. 7. - Le disposizioni di cui al titolo IV della legge 9 luglio 1908, n. 445, e ai due ultimi comma dell'art. 20 della legge 13 aprile 1911, n. 311, sono estese ai lavori di consolidamento degli abitati che verranno indicati con. RR. decreti, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 9. - Sono autorizzate le seguenti spese straordinarie:

a) L. 1.500.000 per lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane ed opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (spesa in aggiunta a quella autorizzata dal decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, art. 1, lett. e);

b) L. 2.000.000 pel contributo governativo nella spesa di manutenzione delle opere di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente decreto;

c) L. 10.000.000 per le opere di sistemazione idraulico-forestali di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua indicati nell'art. 4;

d) L. 8.000.000 per la concessione del concorso dello Stato di cui all'art. 5 del presente decreto;

e) L. 4.000.000 per il concorso dello Stato, in ragione della metà della spesa effettiva, per la esecuzione di opere di sistemazione, nuova costruzione e completamento di strade necessarie a congiungere due o più delle Provincie di cui al presente decreto o alcune di queste provincie con quelle contermini;

f) L. 500,000 in aggiunta ai fondi autorizzati con l'art. 1, lett. i) del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081.

TABELLA ANNESSA.

Variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1917 918:

Cap. n. 136. Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare all'esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le Provincie del Regno, eccettuato quelle di Basilicata e Calabria, e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312, e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371, e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le trazioni attualmente isolate dei Comuni delle Provincie meridionali continentali, eccettuate la Basilicata e la Calabria, della Sicilia e della Sardegna (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e articoli 2 e 3 del presente decreto) (Spesa ripartita) (a).

Cap. n. 137. Sussidi ai Comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie e all'approdo dei piroscafi postali, e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata e nell'isola di Sardegna e di strade comunali obbligatorie e strade di accesso alle stazioni, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti nelle Provincie meridionali continentali (leggi 30 agosto 1868, n 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; 8 luglio 1903, n. 312; art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 70 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844; art. 12 della legge 21 luglio 1910, n. 580, e articoli 2 e 3 del presente decreto). (Spesa ripartita) (a).

Cap. n 142-ter. Sistemazione idraulico-forestale di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua nelle Provincie meridionali continentali, eccettuate la Basilicata e la Calabria, nella Sicilia e nella Sardegna (art. 9, lett. c) del presente decreto. (Spesa ripartita) + 200,000.

Cap. n. 252-bis. Concorso dello Stato per la ricostruzione di ponti nelle strade provinciali e comanali e per la esecuzione di opere di consolidamento di frane e di difesa delle strade medesime nelle Provincie meridionali continentali, nella Sicilia e nella Sardegna (art 9 lett. d) del presente decreto. (Spesa ripartita) + 800,000.

Cap. n. 252. Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e la corrosione di fiumi e torrenti, e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte e danneggiate dalle alluvioni, piene e frane. (Fondo riunito in dipendenza dell'art. 7 della legge 19 luglio 1909, n. 507), (leggi 22 dicembre 1910, n. 919; art. 6, comma e), in parte, e tabella C), lett. e), n. 12; 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. u) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. f), R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. 1), e decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, art. 1, lett. f). (Spesa ripartita) - 1,000,000.

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(a) Modificata la denominazione del capitolo.