stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1918, n. 1019

Che apporta modificazioni ed aggiunte al decreto-legge Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, recante provvedimenti per opere pubbliche a favore delle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo. (018U1019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-8-1918
al: 9-1-1920
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del  ministro  segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Nostro decreto 4 ottobre 1917, n. 1679, e' modificato come segue
agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 ed all'annessa tabella: 
 
  Art. 1. - Per le variazioni d'andamento delle strade  nazionali  in
tutto il Regno valgono le disposizioni  dell'art.  5  della  legge  7
aprile 1917, n. 601. 
 
  Art. 2. - Le disposizioni dell'art. 35 della legge 25 giugno  1906,
n.  255,  contenente  provvedimenti  a  favore  della  Calabria  sono
applicabili   nelle   altre   Provincie   meridionali   continentali,
eccettuata la Basilicata, nella Sicilia e, in  quanto  non  sia  gia'
provveduto dall'art. 57 della legge 14 luglio  1907,  n.  562,  nella
Sardegna, ai lavori eseguiti dopo l'entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
 
    a) per la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare  alla
esistente rete stradale i Comuni isolati e le frazioni  isolate  piu'
importanti; 
 
    b) per il completamento delle strade comunali obbligatorie e  per
la costruzione delle strade di accesso alle  stazioni,  agli  approdi
dei piroscafi postali ed ai porti,  nei  casi  previsti  dall'art.  3
della legge 8 luglio 1903, n. 312 e dagli  articoli  1,  2  e  6  del
decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371 quando sia gia' stato
concesso il concorso o il sussidio dello Stato, o  quando  le  strade
vengano dichiarate necessarie con decreto  del  ministro  dei  lavori
pubblici  da  emanarsi  entro  l'anno  1919,  sentito  il   Consiglio
superiore dei lavori pubblici. 
 
  Art.  3.  -  All'esecuzione  delle  opere  indicate   nell'articolo
precedente,  quando  i  Comuni  interessati,  o   la   Provincia   in
sostituzione  di  essi  non   intendano   provvedervi   direttamente,
provvedera' lo Stato. In tal caso il rimborso della  quota  a  carico
delle  Provincie  verra'  eseguito  in  venti  rate  annuali,   senza
interesse, a partire dall'anno successivo  a  quello  di  ultimazione
delle singole opere. 
 
  La manutenzione delle opere medesime si effettuera'  a  cura  delle
Provincie con le norme e per la durata di cui  all'art.  8,  primo  e
secondo comma, della legge 7 aprile 1917, n. 601: la  relativa  spesa
verra' ripartita secondo le norme dell'art. 9, comma primo e  secondo
della legge stessa. 
 
  Art. 4. - Le disposizioni degli articoli 37 e  38  della  legge  25
giugno 1906, n.255 e quelle dell'art. 11 della legge 7  aprile  1917,
n. 601, ad eccezione della parte relativa alla concessione dei  fondi
per la sistemazione dei bacini montani, che e' regolata  dall'art  9,
lettera  c)  del  presente  decreto,  sono  estese  alle   opere   di
sistemazione    idraulica    di    pianura    e    di    sistemazione
idraulico-forestale dei bacini montani  dei  corsi  d'acqua  ed  alle
opere  di  bonifica  di  prima  categoria  in  tutte   le   Provincie
meridionali continentali, nella Sicilia e nella Sardegna. Sono  anche
estese alle opere stesse nelle Provincie confinanti  con  quelle  del
Mezzogiorno continentale, quando il tratto del  corso  d'acqua  o  il
bacino montano da sistemare o il perimetro dei terreni da  bonificare
siano comuni con esse. Nella sistemazione dei bacini montani e'  data
la  preferenza  a  quelli  che  possano  servire   ad   utilizzazioni
industriali ed agricole. 
 
  Art. 5. Per la ricostruzione dei ponti sulle strade  provinciali  e
comunali e per l'esecuzione delle opere di consolidamento delle frane
e  di  difesa  delle  strade  medesime  nelle  Provincie  meridionali
continentali, nella Sicilia e nella Sardegna, e' concesso il concorso
dello Stato nella misura del 50 per cento della spesa  effettiva,  da
pagarsi in conformita' delle disposizioni dell'art. 13, terzo  comma,
della legge 7 aprile 1917, n. 601. 
 
  Art. 6 - Le disposizioni dell'art. 40 della legge 25  giugno  1906,
n. 255, sono estese alle opere che siano giudicate necessarie per  il
completamento di quelle costruite a difesa delle spiagge, in tutto il
Mezzogiorno continentale, in  Sicilia  ed  in  Sardegna,  quando  sia
possibile utilizzarle siccome  approdi  in  prossimita'  di  stazioni
ferroviarie o tramviarie. 
 
  In tali casi: 
 
    a) le annualita' a carico dei Comuni, a norma dell'art. 14  della
legge 14 luglio 1907, n. 542, e dell'art. 5  della  legge  26  giugno
1913, n. 76, per le opere eseguite  a  difesa  delle  spiaggie,  sono
ripartite a norma dell'art. 8 del testo unico di legge 2 aprile 1885,
n. 3095; 
 
    b) alle spese per le opere di completamento si provvede coi fondi
autorizzati dall'art. 1, lettera e) del  decreto  Luogotenenziale  13
maggio 1917, n. 838, e precedenti leggi. 
 
  Art. 7. - Le disposizioni di cui al titolo IV della legge 9  luglio
1908, n. 445, e ai due ultimi  comma  dell'art.  20  della  legge  13
aprile 1911, n. 311, sono estese ai lavori  di  consolidamento  degli
abitati che verranno indicati  con.  RR.  decreti,  su  proposta  del
ministro dei lavori pubblici,  sentito  il  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici. 
 
  Art. 9. - Sono autorizzate le seguenti spese straordinarie: 
 
    a) L. 1.500.000 per lavori di  riparazione  di  strade  nazionali
resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane ed  opere
di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei  fiumi  e  dei
torrenti  (spesa  in  aggiunta  a  quella  autorizzata  dal   decreto
Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, art. 1, lett. e); 
 
    b)  L.  2.000.000  pel  contributo  governativo  nella  spesa  di
manutenzione delle  opere  di  cui  all'art.  3,  ultimo  comma,  del
presente decreto; 
 
    c) L. 10.000.000 per le opere di sistemazione idraulico-forestali
di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua indicati  nell'art.
4; 
 
    d) L. 8.000.000 per la concessione del concorso  dello  Stato  di
cui all'art. 5 del presente decreto; 
 
    e) L. 4.000.000 per il concorso dello  Stato,  in  ragione  della
meta'  della  spesa  effettiva,  per  la  esecuzione  di   opere   di
sistemazione, nuova costruzione e completamento di strade  necessarie
a congiungere due o piu' delle Provincie di cui al presente decreto o
alcune di queste provincie con quelle contermini; 
 
    f) L. 500,000 in aggiunta ai  fondi  autorizzati  con  l'art.  1,
lett. i) del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081. 
 
                          TABELLA ANNESSA. 
 
  Variazioni da apportarsi allo stato di previsione della  spesa  del
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1917 918: 
 
  Cap.  n.  136.  Costruzione  o  ricostruzione  di  strade  comunali
rotabili o mulattiere per allacciare all'esistente  rete  stradale  i
Comuni  attualmente  isolati  in  tutte  le  Provincie   del   Regno,
eccettuato quelle di Basilicata e Calabria, e quelle di accesso  alle
stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312, e
dal  decreto-legge  19  agosto  1915,  n.  1371,  e   costruzione   o
ricostruzione di strade comunali rotabili  o  mulattiere  dirette  ad
allacciare alla  esistente  rete  stradale  le  trazioni  attualmente
isolate  dei  Comuni  delle   Provincie   meridionali   continentali,
eccettuate la  Basilicata  e  la  Calabria,  della  Sicilia  e  della
Sardegna (articoli 53 e 54 della legge 15  luglio  1906,  n.  383,  e
articoli 2 e 3 del presente decreto) (Spesa ripartita) (a). 
 
  Cap. n. 137.  Sussidi  ai  Comuni  per  la  costruzione  di  strade
comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso  alle  stazioni
ferroviarie  e  all'approdo  dei  piroscafi  postali,  e  costruzione
diretta a cura  dello  Stato  di  strade  comunali  di  accesso  alle
stazioni ferroviarie in  provincia  di  Basilicata  e  nell'isola  di
Sardegna e di strade comunali obbligatorie e strade di  accesso  alle
stazioni, agli  approdi  di  piroscafi  postali  ed  ai  porti  nelle
Provincie meridionali continentali (leggi 30 agosto 1868, n 4613;  12
giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n 338; art.  3  della  legge  25
febbraio 1900, n. 56; 8 luglio 1903, n. 312; art. 54 della  legge  31
marzo 1904, n. 140; art. 70 del testo unico di legge approvato con R.
decreto 10 novembre 1907, n. 844; art. 12 della legge 21 luglio 1910,
n. 580, e articoli 2 e 3 del  presente  decreto).  (Spesa  ripartita)
(a). 
 
  Cap. n 142-ter. Sistemazione idraulico-forestale di pianura  e  dei
bacini  montani  dei  corsi  d'acqua  nelle   Provincie   meridionali
continentali, eccettuate la Basilicata e la Calabria, nella Sicilia e
nella Sardegna  (art.  9,  lett.  c)  del  presente  decreto.  (Spesa
ripartita) + 200,000. 
 
  Cap. n. 252-bis. Concorso dello Stato per la ricostruzione di ponti
nelle strade provinciali e comanali e per la esecuzione di  opere  di
consolidamento di frane e  di  difesa  delle  strade  medesime  nelle
Provincie meridionali continentali, nella Sicilia  e  nella  Sardegna
(art 9 lett. d) del presente decreto. (Spesa ripartita) + 800,000. 
 
  Cap. n. 252. Sussidi per opere di  difesa  degli  abitati  e  delle
opere stradali provinciali e comunali contro le frane e la corrosione
di fiumi e torrenti, e per il ripristino  delle  opere  stesse  e  di
quelle idrauliche distrutte e danneggiate dalle  alluvioni,  piene  e
frane. (Fondo riunito in dipendenza dell'art. 7 della legge 19 luglio
1909, n. 507), (leggi 22 dicembre 1910, n. 919; art. 6, comma e),  in
parte, e tabella C), lett. e), n. 12; 4 aprile 1912, n. 297 (art.  4,
lett. u) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. f),  R.  decreto  22
settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. 1), e decreto  Luogotenenziale
27 giugno 1915, n. 1081,  art.  1,  lett.  f).  (Spesa  ripartita)  -
1,000,000. 
 
  -------------- 
  (a) Modificata la denominazione del capitolo.