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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 19 agosto 1915, n. 1371

Riguardante le strade di accesso alle stazioni ferroviarie. (015U1371)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/1915
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1920)
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Testo in vigore dal:  9-6-1919
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Considerato che la legge 8 luglio 1903, n. 312, riguardante la costruzione delle strade comunali d'accesso agli scali ferroviari e portuali e la ultimazione delle strade obbligatorie, mentre per alcuni anni venne applicata con larghezza di criteri in relazione ai fini di progresso economico-sociale, che con essa si intese raggiungere, si è dovuto in seguito applicare in senso restrittivo a causa di una più rigorosa interpretazione;
Che per effetto della mutata giurisprudenza, numerose domande di sussidio istruite in base ai criteri precedentemente seguiti, sono rimaste in sospeso, con grave danno degli interessi locali e dell'economia nazionale per la mancata costruzione di opere, per più rispetti importanti;
Che è necessario ed urgente dar corso alle domande presentate ed alle successive, sia per provvedere alla disoccupazione là dove si manifesta il bisogno nell'attuale periodo di crisi economica, sia per ovviare agli inconvenienti derivanti da un diverso trattamento fatto a Comuni che si trovavano e si trovano in condizioni identiche a quelli che poterono fruire dei benefici consentiti dalla citata legge;
Che anche al Parlamento sono stati più volte e concordemente sollecitati provvedimenti equitativi per una razionale ed organica valutazione dei diversi casi che possono in pratica verificarsi;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

((Può essere concesso un sussidio in ragione del 75 per cento della spesa di cui due terzi a carico dello Stato ed un terzo a carico della Provincia ai Comuni:

a) che essendo sprovvisti di allacciamento rotabile alla ferrovia entro il limite di venticinque chilometri, costruiscano in tutto od in parte la strada di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria più vicina. Eccezionalmente tale strada può congiungere, anziché il capoluogo, altro punto importante del territorio comunale, come può mettere capo ad una stazione diversa dalla più vicina, quando ciò serva a soddisfare la maggior somma degli interessi del Comune o a conseguire una economia nella spesa;

b) che avendo il capoluogo allacciato alla ferrovia entro il limite dei venticinque chilometri, provvedono alla costruzione della strada di accesso alla stazione omonima purché conseguano una abbreviazione di percorso di almeno un terzo))
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