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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 19 agosto 1915, n. 1371

Riguardante le strade di accesso alle stazioni ferroviarie. (015U1371)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/1915
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1920)
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Testo in vigore dal: 9-6-1919
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Considerato che la legge 8 luglio  1903,  n.  312,  riguardante  la
costruzione delle strade comunali d'accesso agli scali  ferroviari  e
portuali e la  ultimazione  delle  strade  obbligatorie,  mentre  per
alcuni anni venne applicata con larghezza di criteri in relazione  ai
fini  di  progresso  economico-sociale,  che  con  essa   si   intese
raggiungere, si e' dovuto in seguito applicare in senso restrittivo a
causa di una piu' rigorosa interpretazione; 
 
  Che per effetto della mutata giurisprudenza,  numerose  domande  di
sussidio istruite in base ai criteri  precedentemente  seguiti,  sono
rimaste  in  sospeso,  con  grave  danno  degli  interessi  locali  e
dell'economia nazionale per la mancata costruzione di opere, per piu'
rispetti importanti; 
 
  Che e' necessario ed urgente dar corso alle domande  presentate  ed
alle successive, sia per provvedere alla disoccupazione la'  dove  si
manifesta il bisogno nell'attuale periodo di crisi economica, sia per
ovviare agli inconvenienti derivanti da un diverso trattamento  fatto
a Comuni che si trovavano e si  trovano  in  condizioni  identiche  a
quelli che poterono  fruire  dei  benefici  consentiti  dalla  citata
legge; 
 
  Che anche al Parlamento  sono  stati  piu'  volte  e  concordemente
sollecitati provvedimenti equitativi per una  razionale  ed  organica
valutazione dei diversi casi che possono in pratica verificarsi; 
 
  Sulla proposta del  ministro  segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  ((Puo' essere concesso un sussidio in  ragione  del  75  per  cento
della spesa di cui due terzi a carico  dello  Stato  ed  un  terzo  a
carico della Provincia ai Comuni: 
 
  a) che essendo sprovvisti di allacciamento rotabile  alla  ferrovia
entro il limite di venticinque chilometri, costruiscano in  tutto  od
in parte la strada di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria
piu' vicina. Eccezionalmente tale strada puo'  congiungere,  anziche'
il capoluogo, altro punto importante del  territorio  comunale,  come
puo' mettere capo ad una stazione diversa dalla piu'  vicina,  quando
cio' serva a soddisfare la maggior somma degli interessi del Comune o
a conseguire una economia nella spesa; 
 
  b) che avendo il capoluogo allacciato alla ferrovia entro il limite
dei venticinque chilometri, provvedono alla costruzione della  strada
di accesso alla stazione omonima purche' conseguano una abbreviazione
di percorso di almeno un terzo)).