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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1910

Relativo al Consiglio superiore ed ai Consigli provinciali di sanità, nonchè alle Commissioni istituite dalle disposizioni sulla sanità pubblica. (015U1910)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1924)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 30-1-1924
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA, 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduti gli articoli 9 e 10 del Nostro decreto 18 novembre 1915,  n.
1625, convertito in legge con l'art. 4 della legge 21 dicembre  1915,
n. 1774; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A  cominciare  dalla  prima  rinnovazione  successiva  al  presente
decreto,  concorreranno,  con  i  rappresentanti  degli  ordini   dei
sanitari, di cui all'art. 7 della legge 10 luglio  1910,  n.  455,  a
comporre: 
 
      a) il Consiglio superiore di sanita': 
 
    il direttore generale della sanita' pubblica; ((5)) 
 
    il capo dell'ufficio sanitario del Ministero della guerra; ((5)) 
 
    il capo dell'ufficio sanitario del Ministero della marina; ((5)) 
 
    il procuratore generale del Re presso la Corte di  appello  della
capitale; 
 
    il direttore generale della marina mercantile; 
 
    il capo dell'ufficio di ispezione veterinaria del Regio esercito; 
 
    sei dottori in medicina e chirurgia,  competenti  particolarmente
nella igiene pubblica; (4) 
 
    un ingegnere esperto nella ingegneria sanitaria; 
 
    un naturalista; 
 
    due chimici; 
 
    un veterinario; 
 
    un farmacista; 
 
    un giureconsulto; 
 
    Una persona esperta nelle materie amministrative; 
 
    una persona esperta nelle scienze agrarie. 
 
    Dei  membri  elettivi  cinque  almeno  debbono  risiedere   nella
capitale. 
 
  Il segretario medico, capo della segreteria  del  Consiglio,  e  il
segretario ingegnere del Consiglio stesso, potranno essere incaricati
di riferire al Consiglio, ai cui lavori prendono parte senza voto. 
 
      b) i Consigli provinciali di sanita': 
 
    i membri che ne fanno parte di diritto a termini dell'art. 8  del
testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1°  agosto
1907, n. 636; 
 
    due dottori in medicina e chirurgia; 
 
    un cultore di chimica; 
 
    un giureconsulto; 
 
    un farmacista; 
 
    un veterinario; 
 
    un ingegnere; 
 
    una persona esperta nelle materie amministrative; 
 
    una persona esperta nelle scienze agrarie. 
 
  E' abrogato l'art. 17 del regolamento generale sanitario  approvato
con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45. 
 
  Nulla e' innovato circa i modi di nomina e la durata in carica  dei
componenti elettivi dei consessi stessi, come circa il numero, i modi
di nomina e la durata in carica dei componenti: 
 
  la Commissione centrale consultiva per il risanamento della  citta'
di Napoli di cui all'art. 7 del regolamento approvato con R.  decreto
12 marzo 1885, numero 3003, modificato con R. decreto 29 maggio 1913,
n. 828; 
 
  le Commissioni permanenti per le farmacie di cui all'art.  3  della
legge 22 maggio 1913, n. 468. 
 
  La Commissione centrale permanente per le ricompense ai  benemeriti
della salute pubblica di cui al Regio decreto 5 marzo  1914,  n.  184
resta, a decorrere dal 1° gennaio 1916, composta: 
 
  del direttore generale della sanita' pubblica, presidente; 
 
  del capo dell'ufficio sanitario al Ministero della guerra; 
 
  di un direttore capo di divisione al Ministero dell'interno. 
                                                              (1) (2) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918,  n.  1691  ha  disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dalla entrata in vigore  del
presente decreto, fanno parte del Consiglio superiore di sanita', con
i componenti indicati all'art. 1 del Nostro decreto 31 dicembre 1915,
n. 1910: 
  un rappresentante del Ministero per l'assistenza militare e per  le
pensioni di guerra; 
  un rappresentante della Croce Rossa italiana; 
  un  rappresentante  dell'Opera  nazionale  per  la   protezione   e
l'assistenza agli invalidi della guerra; 
  quattro esperti, scelti fra i cultori di profilassi  sociale  della
tubercolosi e di edilizia sanitaria". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n.  36,  nel  modificare
l'art. 2 del Decreto Luogotenenziale 17 ottobre  1918,  n.  1691,  ha
conseguentemente  disposto  (con  l'articolo  unico,  comma  1)   che
"All'ultimo comma dell'articolo  2  del  decreto  Luogotenenziale  17
ottobre 1918, n. 1691, e' sostituito il seguente: 
  «sei esperti, scelti fra i  cultori  di  profilassi  sociale  della
tubercolosi e di edilizia sanitaria»". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Regio D.L. 12 marzo 1922, n. 404, convertito senza modificazioni
dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con  l'articolo  unico,
comma 1) che  "A  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto,  e'
determinato in otto il numero dei dottori in  medicina  e  chirurgia,
competenti particolarmente nella igiene pubblica, che  compongono  il
Consiglio superiore di sanita'". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il Regio Decreto 30  dicembre  1923,  n.  2889,  ha  disposto  (con
l'articolo 16, comma 5) che "Sono abrogati i primi tre comma  lettera
a) dell'art. 1° del decreto  Luogotenenziale  31  dicembre  1915,  n.
1910".