stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 1 agosto 1907, n. 636

Che approva l'unito testo unico delle leggi sanitarie. (007U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1927)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  11-10-1907

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 17 della legge 25 febbraio 1904, n. 57, che dà facoltà al Nostro Governo di modificare il Regolamento 27 ottobre 1891, n. 605, e di coordinare in testo unico le disposizioni della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, colle disposizioni della legge 25 febbraio 1904, n. 57, del Regolamento anzidetto ed alle seguenti altre leggi:

legge 12 giugno 1866, n. 2967, sulla coltivazione del riso;

legge 19 luglio 1894, n. 356, sulla fabbricazione e vendita del burro artificiale;

legge 14 luglio 1898, n. 317, sul pagamento degli stipendi ai medici condotti;

legge 21 dicembre 1899, n. 472, sulla fabbricazione e vendita dei vaccini, virus, ecc.; e quella modificativa 13 giugno 1901, n. 212;

legge 21 dicembre 1899, n. 473, portante una aggiunta all' art. 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

legge 21 dicembre 1899, n. 474 circa la istituzione degli armadi farmaceutici;

legge 2 novembre 1901, n. 460 contenente disposizioni sminuire le cause della malaria;

legge 26 giugno 1902, n. 272 portante modificazioni alla legge 22 dicembre il 388, n. 5849, e relativi decreti legge, cioè i Regi decreti 16 novembre 1902, n. 463, 28 dicembre 1902, n. 537 e 28 dicembre 1902, n. 538;

legge 7 luglio 1902, n. 286 sul personale tecnico governativo di sanità marittima;

10° legge 21 luglio 1902, n. 427 e contenente disposizioni per combattere la pellagra;

Veduto l'art. 4 della legge 19 maggio 1904, n. 209, che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare e pubblicare con l'anzidetto testo unico delle leggi sanitarie, le disposizioni della legge stessa e quelle da essa non modificate delle altre leggi 23 dicembre 1900, n. 505, 2 novembre 1901, 2 novembre 1901, n. 460 e 22 giugno 1902, n. 224;

Veduta la legge 8 luglio 1904, n. 360, colla quale furono sostituite le due precedenti leggi 21 dicembre 1899, n. 472 e 13 giugno 1901, n. 212;

Veduto il R. decreto 27 luglio 1905, n. 487, col quale venne approvato il Regolamento per la profilassi delle malattie celtiche, in modificazione del precedente Regolamento 27 ottobre 1891, n. 605;

Veduto l'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 368, che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare e riunire le disposizioni della legge stessa con l'anzidetto testo unico delle leggi sanitarie;

Veduta la legga 16 giugno 1907, n. 337, che abroga sostituisce quella del 12 giugno 1866, n. 2967, sopra citata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico delle leggi sanitarie che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.