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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1910

Relativo al Consiglio superiore ed ai Consigli provinciali di sanità, nonchè alle Commissioni istituite dalle disposizioni sulla sanità pubblica. (015U1910)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1924)
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Testo in vigore dal:  4-2-1916 al: 6-12-1918
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA,
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduti gli articoli 9 e 10 del Nostro decreto 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge con l'art. 4 della legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A cominciare dalla prima rinnovazione successiva al presente decreto, concorreranno, con i rappresentanti degli ordini dei sanitari, di cui all'art. 7 della legge 10 luglio 1910, n. 455, a comporre:

a) il Consiglio superiore di sanità:

il direttore generale della sanità pubblica;

il capo dell'ufficio sanitario del Ministero della guerra;

il capo dell'ufficio sanitario del Ministero della marina;

il procuratore generale del Re presso la Corte di appello della capitale;

il direttore generale della marina mercantile;

il capo dell'ufficio di ispezione veterinaria del Regio esercito;

sei dottori in medicina e chirurgia, competenti particolarmente nella igiene pubblica;

un ingegnere esperto nella ingegneria sanitaria;

un naturalista;

due chimici;

un veterinario;

un farmacista;

un giureconsulto;

Una persona esperta nelle materie amministrative;

una persona esperta nelle scienze agrarie.

Dei membri elettivi cinque almeno debbono risiedere nella capitale.

Il segretario medico, capo della segreteria del Consiglio, e il segretario ingegnere del Consiglio stesso, potranno essere incaricati di riferire al Consiglio, ai cui lavori prendono parte senza voto.

b) i Consigli provinciali di sanità:

i membri che ne fanno parte di diritto a termini dell'art. 8 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

due dottori in medicina e chirurgia;

un cultore di chimica;

un giureconsulto;

un farmacista;

un veterinario;

un ingegnere;

una persona esperta nelle materie amministrative;

una persona esperta nelle scienze agrarie.

È abrogato l'art. 17 del regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45.

Nulla è innovato circa i modi di nomina e la durata in carica dei componenti elettivi dei consessi stessi, come circa il numero, i modi di nomina e la durata in carica dei componenti:

la Commissione centrale consultiva per il risanamento della città di Napoli di cui all'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, numero 3003, modificato con R. decreto 29 maggio 1913, n. 828;

le Commissioni permanenti per le farmacie di cui all'art. 3 della legge 22 maggio 1913, n. 468.

La Commissione centrale permanente per le ricompense ai benemeriti della salute pubblica di cui al Regio decreto 5 marzo 1914, n. 184 resta, a decorrere dal 1° gennaio 1916, composta:

del direttore generale della sanità pubblica, presidente;

del capo dell'ufficio sanitario al Ministero della guerra;

di un direttore capo di divisione al Ministero dell'interno.