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REGIO DECRETO 20 dicembre 1914, n. 1451

Col quale viene autorizzata una maggiore assegnazione a favore del cap. 21 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915. (014U1451)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  31-1-1915 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 21 marzo 1912, n. 191, concernente la emissione di buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli di debito redimibili 3,50 e 3% netto,
per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato, per le nuove costruzioni di strade ferrate, e per i riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi;
Visto l'art. 4 di detta legge il quale dà facoltà di provvedere con R. decreto alle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in dipendenza delle disposizioni in essa legge contenute;
Vista la legge 29 dicembre 1912, n. 1352, che autorizza l'emissione dei buoni del tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato, ed a spese per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, e per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari, e di riparazione alle navi della R. marina;
Visto l'art. 3 della citata legge n. 1352, del 1912, col quale si dà facoltà di applicare, per la legge stessa, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 marzo 1912, n. 191;
Visto l'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 gennaio 1914, n. 1, riguardante l'emissione di buoni del tesoro quinquennali al fine di provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato, e di nuove costruzioni di strade ferrate, col quale si dà pure facoltà di applicare; per la esecuzione della legge stessa, le disposizioni di cui alle precitate leggi 21 marzo 1912, n. 191, e 29 dicembre 1912, n. 1352;
Vista la leggo 16 luglio 1914, n. 683, che autorizza una emissione di buoni del tesoro quinquennali, per provvedere alla reintegrazione della Cassa del tesoro per anticipazione di somme diverse, applicando ad esse le norme delle citate leggi nn. 191 e 1352 del 1912;
Ritenuta la necessità di stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1914-915, la maggior somma di L. 16.075.000 per provvedere al pagamento di interessi, spese di allestimento, e di altre accessorie, relative ai buoni quinquennali emessi in virtù delle leggi succitate;
Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che autorizza, fra l'altro, l'esercizio provvisorio dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro pel 1914-915;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915 allo stanziamento del capitolo 21: «Interessi di buoni del tesoro quinquennali di cui alle leggi 21 marzo 1912, numero 191, 29 dicembre 1912, n. 1352, e 4 gennaio 1914, n. 1, e spese di allestimento e di negoziazione ecc.» sono aumentate lire sedicimilioni settantacinquemila (lire 16.075.000). Alla denominazione del capitolo stesso è aggiunta l'indicazione delle leggi 4 gennaio e 16 luglio 1914, nn. 1 e 683.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Carcano.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.