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LEGGE 21 marzo 1912, n. 191

Con la quale è data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli redimibili 3,50 e 3 per cento per provvedere a spese per le ferrovie dello Stato. (012U0191)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 4

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))