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REGIO DECRETO 20 dicembre 1914, n. 1451

Col quale viene autorizzata una maggiore assegnazione a favore del cap. 21 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915. (014U1451)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 31-1-1915
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 21 marzo 1912, n. 191, concernente la  emissione  di
buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei  titoli  di  debito
redimibili 3,50 e 3% netto, 
 
  per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per le  ferrovie
esercitate dallo Stato, per le nuove costruzioni di strade ferrate, e
per i riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi; 
 
  Visto l'art. 4 di detta legge il quale da' facolta'  di  provvedere
con  R.  decreto  alle  variazioni  da  introdursi  nello  stato   di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, in dipendenza  delle
disposizioni in essa legge contenute; 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1912, n. 1352, che autorizza l'emissione
dei  buoni  del  tesoro   quinquennali   per   provvedere   a   spese
straordinarie  delle  ferrovie  dello   Stato,   ed   a   spese   per
l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, e per  continuare
l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari, e  di
riparazione alle navi della R. marina; 
 
  Visto l'art. 3 della citata legge n. 1352, del 1912, col  quale  si
da' facolta' di applicare, per la legge stessa,  le  disposizioni  di
cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 marzo 1912, n. 191; 
 
  Visto l'ultimo comma dell'articolo  unico  della  legge  4  gennaio
1914, n. 1, riguardante l'emissione di buoni del tesoro  quinquennali
al fine di provvedere a spese straordinarie  della  rete  ferroviaria
dello Stato, e di nuove costruzioni di strade ferrate, col  quale  si
da' pure facolta' di applicare; per la esecuzione della legge stessa,
le disposizioni di cui alle precitate leggi 21 marzo 1912, n. 191,  e
29 dicembre 1912, n. 1352; 
 
  Vista la leggo 16 luglio 1914, n. 683, che autorizza una  emissione
di buoni del tesoro quinquennali, per provvedere alla  reintegrazione
della Cassa del tesoro per anticipazione di somme diverse, applicando
ad esse le norme delle citate leggi nn. 191 e 1352 del 1912; 
 
  Ritenuta la necessita' di stanziare nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1914-915,  la  maggior
somma di L. 16.075.000 per  provvedere  al  pagamento  di  interessi,
spese di allestimento, e  di  altre  accessorie,  relative  ai  buoni
quinquennali emessi in virtu' delle leggi succitate; 
 
  Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che autorizza, fra  l'altro,
l'esercizio provvisorio dello stato di  previsione  della  spesa  del
Ministero del tesoro pel 1914-915; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro  per
l'esercizio finanziario 1914-915 allo stanziamento del  capitolo  21:
«Interessi di buoni del tesoro quinquennali  di  cui  alle  leggi  21
marzo 1912, numero 191, 29 dicembre 1912, n. 1352, e 4 gennaio  1914,
n. 1, e spese di allestimento e di negoziazione ecc.» sono  aumentate
lire  sedicimilioni  settantacinquemila   (lire   16.075.000).   Alla
denominazione del capitolo stesso  e'  aggiunta  l'indicazione  delle
leggi 4 gennaio e 16 luglio 1914, nn. 1 e 683. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 dicembre 1914. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                             Carcano. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.