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LEGGE 21 dicembre 1899, n. 446

Sui provvedimenti di polizia ferroviaria riguardanti i ritardi dei treni. (099U0446)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-1-1900 al: 29-11-1980
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Art. 1



I ritardi dei treni ferroviari, pei quali il Regolamento approvato con decreto Reale del 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), stabilisce pene pecuniarie, costituiscono contravvenzioni nei sensi del Codice penale.