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LEGGE 21 dicembre 1899, n. 446

Sui provvedimenti di polizia ferroviaria riguardanti i ritardi dei treni. (099U0446)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-1-1900
al: 29-11-1980
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I ritardi dei treni ferroviari, pei quali il Regolamento  approvato
con decreto Reale del 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), stabilisce
pene pecuniarie, costituiscono contravvenzioni nei sensi  del  Codice
penale.