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REGIO DECRETO 6 dicembre 1896, n. 536

Riflettente le Commissioni di disciplina pel personale amministrativo delle Capitanerie di porto. (096U0536)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-12-1896 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la Marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879 n. 5166 (serie 2ª);
Visto il R. decreto 26 aprile 1888 n. 5420 (serie 3ª), col quale venivano istituite le Commissioni di avanzamento e di disciplina pel personale amministrativo del Corpo delle Capitanerie di porto;
Visto il R. decreto 16 aprile 1893 n. 225, che reca alcune aggiunte al precedente;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le Commissioni di disciplina pel personale amministrativo del Corpo delle Capitanerie di Porto, le quali devono essere sentite per l'applicazione delle pene disciplinari al personale stesso nei casi stabiliti dal R. decreto 26 aprile 1888 n. 5420, serio 3ª, saranno composte come segue:

Un capitano di porto, presidente;

Tre impiegati del Corpo delle Capitanerie di porto, di grado o classe superiore a quella dell'impiegato sottoposto alla Commissione, membri;

Un impiegato del Corpo delle Capitanerie di porto di grado e classe uguale a quella dell'impiegato sottoposto alla Commissione, ma più anziano, membro.

Nel caso si trattasse di un capitano di porto, la Commissione sarà formata da Capitani di porto più elevati in grado, e più anziani, e presieduta, del Capitano di porto Ispettore.

In mancanza di capitani di porto più anziani di quello sottoposto alla Commissione, potranno essere chiamati a far parte della medesima dei Direttori Capi di Divisione del Ministero della Marina.

Non potranno però far parte delle Commissioni sopra indicate:

1.° I congiunti od affini dell'impiegata, sui fatti del quale si ha a deliberare, sino al quarto grado inclusivamente, secondo il computo civile.

2° Gli autori del reclamo o del rapporto speciale che ha dato luogo alla convocazione della Commissione.

3° Il Capo del Compartimento Marittimo ove presta servizio l'impiegato, ed il Capo di Ufficio o di servizio alla cui dipendenza esso trovasi.

Le Commissioni di cui tratta il presente articolo, saranno convocate per ordine del Ministero della Marina e terranno le loro sedute nel luogo di residenza del loro presidente, o presso la capitaneria di porto che verrà, designata nell'ordine di convocazione.