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REGIO DECRETO 6 dicembre 1896, n. 536

Riflettente le Commissioni di disciplina pel personale amministrativo delle Capitanerie di porto. (096U0536)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-12-1896
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del testo  unico  del  Codice
per la Marina mercantile, approvato con R. decreto 20  novembre  1879
n. 5166 (serie 2ª); 
 
  Visto il R. decreto 26 aprile 1888 n. 5420 (serie  3ª),  col  quale
venivano istituite le Commissioni di avanzamento e di disciplina  pel
personale amministrativo del Corpo delle Capitanerie di porto; 
 
  Visto il R. decreto 16 aprile 1893 n. 225, che reca alcune aggiunte
al precedente; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le Commissioni di disciplina pel personale amministrativo del Corpo
delle Capitanerie di  Porto,  le  quali  devono  essere  sentite  per
l'applicazione delle pene disciplinari al personale stesso  nei  casi
stabiliti dal R. decreto 26 aprile 1888 n. 5420,  serio  3ª,  saranno
composte come segue: 
 
  Un capitano di porto, presidente; 
 
  Tre impiegati del Corpo delle Capitanerie  di  porto,  di  grado  o
classe superiore a quella dell'impiegato sottoposto alla Commissione,
membri; 
 
  Un impiegato del Corpo delle Capitanerie di porto di grado e classe
uguale a quella dell'impiegato sottoposto alla Commissione,  ma  piu'
anziano, membro. 
 
  Nel caso si trattasse di un capitano di porto, la Commissione sara'
formata da Capitani di porto piu' elevati in grado, e piu' anziani, e
presieduta, del Capitano di porto Ispettore. 
 
  In mancanza di capitani di porto piu' anziani di quello  sottoposto
alla Commissione, potranno essere chiamati a far parte della medesima
dei Direttori Capi di Divisione del Ministero della Marina. 
 
  Non potranno pero' far parte delle Commissioni sopra indicate: 
 
    1.° I congiunti od affini dell'impiegata, sui fatti del quale  si
ha a deliberare, sino al  quarto  grado  inclusivamente,  secondo  il
computo civile. 
 
    2° Gli autori del reclamo o del rapporto  speciale  che  ha  dato
luogo alla convocazione della Commissione. 
 
    3° Il  Capo  del  Compartimento  Marittimo  ove  presta  servizio
l'impiegato, ed il Capo di Ufficio o di servizio alla cui  dipendenza
esso trovasi. 
 
  Le  Commissioni  di  cui  tratta  il  presente  articolo,   saranno
convocate per ordine del Ministero della Marina e  terranno  le  loro
sedute nel luogo di  residenza  del  loro  presidente,  o  presso  la
capitaneria  di  porto   che   verra',   designata   nell'ordine   di
convocazione.