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REGIO DECRETO 16 aprile 1893, n. CCXXV (225)

Concernente il mantenimento della tassa di famiglia nel comune di Borghi. (9300225R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/1893
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Testo in vigore dal:  24-5-1893

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 4 agosto 1892, che accordava al comune di Borghi di applicare in detto anno la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire 60, e di ripartirla in 39 classi;
Veduta la deliberazione 31 ottobre 1892 di quel consiglio comunale, con cui si è confermato pel 1893 lo stesso massimo e reparto dell'imposta;
Veduta la deliberazione 24 gennaio 1893 della giunta provinciale amministrativa di Forlì, che approva quella succitata del comune di Borghi;
Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro del tesoro, interim delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Borghi di mantenere nel corrente anno 1893 la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire sessanta (L. 60) e di ripartirla in trentanove classi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1893.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1893.

Reg. 191. Atti del Governo a f. 110. Gaffino.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci.

B. Grimaldi.