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REGIO DECRETO 15 dicembre 1895, n. 733

Che modifica l'articolo 49 e sopprime il 114 del Regolamento per l'esecuzione della legge sull'esercizio dei telefoni. (095U0733)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-1-1896 al: 15-12-2009
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1894 n. 232, approvato col R. decreto n. 642 del 25 ottobre 1895;
Veduto il Regolamento per l'esecuzione della legge 7 Aprile 1892 n. 184, sull'esercizio dei telefoni, approvato col R. decreto 16 giugno 1892 n. 288;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i telegrafi;

Sentito

il parere del Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nell'articolo 49 del Regolamento per l'esecuzione della legge 7 aprile 1892 n. 184, approvato col R. decreto n. 288 del 16 giugno 1892, sono soppresse le parole: «o di linee per il trasporto dell'energia elettrica».