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REGIO DECRETO 15 dicembre 1895, n. 733

Che modifica l'articolo 49 e sopprime il 114 del Regolamento per l'esecuzione della legge sull'esercizio dei telefoni. (095U0733)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-1-1896
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1894 n.
232, approvato col R. decreto n. 642 del 25 ottobre 1895; 
 
  Veduto il Regolamento per l'esecuzione della legge 7 Aprile 1892 n.
184, sull'esercizio dei telefoni, approvato col R. decreto 16  giugno
1892 n. 288; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste
ed i telegrafi; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nell'articolo 49 del Regolamento per  l'esecuzione  della  legge  7
aprile 1892 n. 184, approvato col R. decreto n.  288  del  16  giugno
1892, sono  soppresse  le  parole:  «o  di  linee  per  il  trasporto
dell'energia elettrica».