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REGIO DECRETO 16 novembre 1882, n. 1156

Che autorizza la vendita di beni dello Stato al prezzo d'estimo di lire 25,831.85. (082U1156)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1883
La Tabella annessa al provvedimento è stata pubblicata successivamente nelle seguenti Gazzette: GU n. 33 del 09-02-1883, GU n. 34 del 10-02-1883.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  6-2-1883 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro,
Vista la tabella dei beni non destinati per la loro natura e provenienza a far parte del Demanio pubblico, composta di 194 articoli, per il complessivo valore di lire 25,831 85 (lire venticinquemila ottocentotrentuna e centesimi ottantacinque).
Ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre torna utile all'Erario non pregiudica l'interesse pubblico né i diritti dei terzi;

Sentito

l'avviso del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, del complessivo valore di lire 25,831 85 (lire venticinquemila ottocentotrentuna e centesimi ottantacinque).