LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilita' generale. (069U5026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1870, ad eccezione del primo capoverso dell'articolo 38 e degli articoli 54, 55 e 69 che entrano in vigore il 05/05/1869.
La L. 23 dicembre 1869, n. 5395 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/01/1871.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1876)
Testo in vigore dal: 12-2-1870
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 13. 
 
  Le  alienazioni  dei  beni  immobili  dello  Stato  devono   essere
autorizzate per Legge speciale. 
 
  Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato  e
per Regio Decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del  Regno,
le alienazioni  e  permute  dei  beni  acquistati  all'asta  pubblica
nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione  per  la
esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte  del
Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque,  fermo  il
disposto delle Leggi vigenti e la alienazione delle strade  nazionali
abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie. 
 
  L'alienazione delle navi  dello  Stato  dovra'  essere  autorizzata
nella Legge del bilancio o per Legge speciale. 
                                                                ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Regio  Decreto  25  gennaio  1870,  n.  5451  ha  disposto  (con
l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare  dal  16  febbraio  1870
andranno in vigore le parti della Legge  22  aprile  1869,  n.  5026,
sulla amministrazione del patrimonio e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la  gestione
dei Cassieri (articoli 60-61),  ed  i  mandati  provvisori  (articolo
51)".