stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale. (069U5026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1870, ad eccezione del primo capoverso dell'articolo 38 e degli articoli 54, 55 e 69 che entrano in vigore il 05/05/1869.
La L. 23 dicembre 1869, n. 5395 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/01/1871.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1876)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-2-1870
aggiornamenti all'articolo

Art. 13



Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per Legge speciale.

Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato e per Regio Decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del Regno, le alienazioni e permute dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte del Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, fermo il disposto delle Leggi vigenti e la alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie.

L'alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata nella Legge del bilancio o per Legge speciale.
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".