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REGIO DECRETO 16 novembre 1882, n. 1156

Che autorizza la vendita di beni dello Stato al prezzo d'estimo di lire 25,831.85. (082U1156)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1883
La Tabella annessa al provvedimento è stata pubblicata successivamente nelle seguenti Gazzette: GU n. 33 del 09-02-1883, GU n. 34 del 10-02-1883.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 6-2-1883
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
Finanze, incaricato interinalmente delle  funzioni  di  Ministro  del
Tesoro, 
 
  Vista la tabella dei beni  non  destinati  per  la  loro  natura  e
provenienza a  far  parte  del  Demanio  pubblico,  composta  di  194
articoli,  per  il  complessivo  valore  di  lire  25,831  85   (lire
venticinquemila ottocentotrentuna e centesimi ottantacinque). 
 
  Visto l'art. 13 della legge 22 aprile 1869, num. 5026, e l'art.  52
del regolamento approvato col R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852; 
 
  Ritenuto  che  l'alienazione  di  tali  beni,  mentre  torna  utile
all'Erario non pregiudica l'interesse  pubblico  ne'  i  diritti  dei
terzi; 
 
  Sentito l'avviso del Consiglio di Stato, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la vendita dei  beni  dello  Stato  descritti  nella
tabella annessa al presente decreto,  vidimata  d'ordine  Nostro  dal
Ministro delle Finanze, del complessivo  valore  di  lire  25,831  85
(lire venticinquemila ottocentotrentuna e centesimi ottantacinque).