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LEGGE 30 dicembre 1876, n. 3590

Che modifica l'articolo 25 della precedente legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale. (076U3590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1877 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'articolo 25 della legge 22 aprile 1869, numero 5026, per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la Contabilità generale, è sostituito il seguente:

«Nei primi quindici giorni di settembre di ogni anno il Ministro delle Finanze dovrà presentare al Parlamento, già stampato e con altrettanti progetti di legge, il bilancio dell'anno seguente, ossia lo stato di prima previsione delle entrate, e per ciascun Ministero lo stato di prima previsione delle spese pei suoi rispettivi servizi.

«Questi preventivi dovranno essere approvati per legge avanti il 1° gennaio.»

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

Depretis.