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LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale. (069U5026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1870, ad eccezione del primo capoverso dell'articolo 38 e degli articoli 54, 55 e 69 che entrano in vigore il 05/05/1869.
La L. 23 dicembre 1869, n. 5395 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/01/1871.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1876)
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Testo in vigore dal:  15-1-1877
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Art. 25

((Nei primi quindici giorni di settembre di ogni anno il Ministro delle Finanze dovrà presentare al Parlamento, già stampato e con altrettanti progetti di legge, il bilancio dell'anno seguente, ossia lo stato di prima previsione delle entrate, e per ciascun Ministero lo stato di prima previsione delle spese pei suoi rispettivi servizi.

Questi preventivi dovranno essere approvati per legge avanti il 1° gennaio))
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