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LEGGE 30 dicembre 1876, n. 3590

Che modifica l'articolo 25 della precedente legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale. (076U3590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1877
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'articolo 25 della  legge  22  aprile  1869,  numero  5026,  per
l'amministrazione del patrimonio dello Stato e  per  la  Contabilita'
generale, e' sostituito il seguente: 
 
  «Nei primi quindici giorni di settembre di ogni  anno  il  Ministro
delle Finanze dovra' presentare al Parlamento, gia'  stampato  e  con
altrettanti progetti di legge, il bilancio dell'anno seguente,  ossia
lo stato di prima previsione delle entrate, e per  ciascun  Ministero
lo stato di prima previsione delle spese pei suoi rispettivi servizi. 
 
  «Questi preventivi dovranno essere approvati per legge avanti il 1°
gennaio.» 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 30 dicembre 1876. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Depretis.