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REGIO DECRETO 23 novembre 1873, n. 1710

Che autorizza la vendita di beni dello Stato descritti in apposita Tabella. (073U1710)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1874
Le Tabelle del provvedimento sono state pubblicate successivamente nelle seguenti Gazzette: GU n. 352 del 21-12-1873, GU n. 353 del 22-12-1873, GU n. 355 del 24-12-1873, GU n. 356 del 26-12-1873.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-1874 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Vista la tabella dei beni per loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di n. 271 articoli, pel complessivo valore di lire 66,870. 01 (Lire sessantaseimila ottocentosettanta e centesimi uno);
Visto l'articolo 13 della Legge 22 aprile 1869, numero 5026, e l'articolo 52 del Regolamento approvato con Reale Decreto 4 settembre 1870, n. 5852;
Ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre torna utile alle Finanze dello Stato, non pregiudica punto l'interesse pubblico o i diritti dei terzi;

Udito

l'avviso del Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella Tabella annessa al presente Decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, del complessivo valore peritale di lire 66,870. 01 (Lire sessantaseimila ottocentosettanta e centesimi uno).