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REGIO DECRETO 23 novembre 1873, n. 1710

Che autorizza la vendita di beni dello Stato descritti in apposita Tabella. (073U1710)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1874
Le Tabelle del provvedimento sono state pubblicate successivamente nelle seguenti Gazzette: GU n. 352 del 21-12-1873, GU n. 353 del 22-12-1873, GU n. 355 del 24-12-1873, GU n. 356 del 26-12-1873.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 1-1-1874
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Ministro delle Finanze; 
 
  Vista la tabella  dei  beni  per  loro  natura  e  provenienza  non
destinati a far parte  del  Demanio  pubblico,  composta  di  n.  271
articoli,  pel  complessivo  valore  di   lire   66,870.   01   (Lire
sessantaseimila ottocentosettanta e centesimi uno); 
 
  Visto l'articolo 13 della Legge 22  aprile  1869,  numero  5026,  e
l'articolo 52 del Regolamento approvato con Reale Decreto 4 settembre
1870, n. 5852; 
 
  Ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre  torna  utile  alle
Finanze dello Stato, non pregiudica punto l'interesse  pubblico  o  i
diritti dei terzi; 
 
  Udito l'avviso del Consiglio di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la vendita dei  beni  dello  Stato  descritti  nella
Tabella annessa al presente Decreto,  vidimata  d'ordine  Nostro  dal
Ministro delle Finanze,  del  complessivo  valore  peritale  di  lire
66,870. 01 (Lire sessantaseimila ottocentosettanta e centesimi uno).