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LEGGE 23 agosto 1868, n. 4552

Che estende alle ferrovie delle Provincie Venete e di Mantova le tasse in vigore sulle altre strade ferrate del Regno. (068U4552)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-9-1868 al: 15-12-2009
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Art. 1



Sono estese alle ferrovie delle Provincie Venete e di Mantova:

1° La Legge 6 aprile 1862, n. 542, con cui è stabilita una tassa del 10 per cento sul prezzo dei trasporti a grande velocità;

2° Le disposizioni del Regio Decreto 14 luglio 1866, n. 3122, nella parte concernente le tasse di bollo pei biglietti dei viaggiatori e pei riscontri delle merci.

Cessano, rispetto al servizio delle strade ferrate, e limitatamente ai biglietti dei viaggiatori, alle ricevute in partenza ed alle lettere di porto delle merci, le disposizioni delle Tariffe annesse alle Leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864, in vigore nelle Provincie Venete e Mantovana.