note:
Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/1866 Il presente Decreto è stato in parte pubblicato successivamente nelle seguenti Gazzette: GU n. 218 del 08-08-1866, GU n. 219 del 09-08-1866.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
DEGLI ATTI E SCRITTI SOGGETTI AL BOLLO FIN DALLA LORO ORIGINE CAPO I. Degli atti e scritti per i quali è obbligatorio l'uso della carta filigranata col bollo ordinario.
DEGLI ATTI E SCRITTI CHE SI POSSONO FARE SU CARTA LIBERA, SALVA LA RIPETIZIONE DELLE TASSE DI BOLLO, AL VERIFICARSI DEI CASI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO.