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LEGGE 23 agosto 1868, n. 4552

Che estende alle ferrovie delle Provincie Venete e di Mantova le tasse in vigore sulle altre strade ferrate del Regno. (068U4552)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-9-1868
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono estese alle ferrovie delle Provincie Venete e di Mantova: 
 
    1° La Legge 6 aprile 1862, n. 542, con cui e' stabilita una tassa
del 10 per cento sul prezzo dei trasporti a grande velocita'; 
 
    2° Le disposizioni del Regio Decreto 14  luglio  1866,  n.  3122,
nella  parte  concernente  le  tasse  di  bollo  pei  biglietti   dei
viaggiatori e pei riscontri delle merci. 
 
  Cessano, rispetto al servizio delle strade ferrate, e limitatamente
ai biglietti dei viaggiatori,  alle  ricevute  in  partenza  ed  alle
lettere di porto delle merci, le disposizioni delle  Tariffe  annesse
alle Leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862 e 29 febbraio  1864,  in
vigore nelle Provincie Venete e Mantovana.